Articolo 83 – Uso proprio

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 83 – Uso proprio

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione II – Destinazione ed uso dei veicoli

Uso proprio

1 Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali. (2) (5) (6)
2 La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3 Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4 Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00. (3)
5 La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
6 Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (4).
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(1) Comma modificato dall’art. 37 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Vedi DM 31/01/97, che disciplina l’uso e l’immatricolazione degli autobus per trasporto scolastico.
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(4) Comma modificato dall’art. 18, DLGS 30/12/99, n. 507.
(5) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “la o della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “il o del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
(6) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

 

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