Articolo 86 – Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 86 – Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi

TITOLO III – Dei veicoli

Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione II – Destinazione ed uso dei veicoli

Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi (4)

1. Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. (5)

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812,00 a euro 7.249,00. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e’ incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e’ stata sospesa o revocata la licenza. (1) (3) (2)

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86,00 a euro 338,00. (1) (2) (3)

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(1) A norma dell’art. 14, comma 6, del DLGS 19/11/97, n. 422, è consentito l’uso proprio del taxi anche fuori servizio da parte del titolare.

L’art. 14, comma 8, del DLGS 19/11/97, n. 422, ha così disposto: “Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l’aeroporto ricade. I comuni interessati, d’intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all’articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”.

(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(3) Comma sostituito dall’art. 2 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

(4) Rubrica modificata dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

(5) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

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