Articolo 98 – Circolazione di prova

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 98 – Circolazione di prova

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

Circolazione di prova (3)

[1 Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.] (2)
[2 La validità dell’autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari.] (2)
3 Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. (1)
4 Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00, ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
[4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.] (4)
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Vedi art. 63 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 254 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(2) Comma abrogato dall’art. 4, DPR 24/11/2001, n. 474.
(3) La materia è ora regolata dal DPR 24/11/2001, n.474.
(4) Comma aggiunto dall’art.29 ter, DL 31/12/2007, n. 248, introdotto dalla legge di conversione 28/2/2008, n. 31, poi abrogato dall’art. 2-bis, DL 23/10/2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

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