Articolo 125 – Gradualita’ ed equivalenze delle patenti di guida

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 125 – Gradualita’ ed equivalenze delle patenti di guida

TITOLO IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Gradualita’ ed equivalenze delle patenti di guida

1. Il rilascio della patente di guida e’ subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D puo’ essere rilasciata unicamente ai conducenti gia’ in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo’ essere rilasciata unicamente ai conducenti gia’ in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validita’ della patente di guida e’ fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE e’ valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

b) la patente rilasciata per la categoria CE e’ valida per la categoria DE, purche’ il relativo titolare sia gia’ in possesso di patente per la categoria D;

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e’ valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;

d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria e’ valida per i veicoli della categoria AM;

e) la patente rilasciata per la categoria A2 e’ valida anche per la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e’ valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e’ valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;

h) la patente di guida della categoria B e’ valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purche’ il titolare abbia almeno 21 anni, nonche’ i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “MODIFICHE DEL VEICOLO”, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158,00 euro a 638,00 euro. (2)

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “CONDUCENTE (motivi medici)” conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelli indicate dai predetti codici, e’ soggetto alla sanzione di cui all’art. 173, comma 3.

3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli e’ stato installato, a loro spese, ed e’ funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalita’ di installazione e le officine che svolgono le attivita’ di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione. (3)

3-quater. Fuori dei casi previsti dall’articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, e’ soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione. (3)

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 317,00 euro. (2)

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 12, DLGS 18/4/2011, n. 59.

(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(3) Comma aggiunto dall’art. 3, L. 25/11/2024, n. 177.

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