Articolo 128 – Revisione della patente di guida

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 128 – Revisione della patente di guida

TITOLO IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Revisione della patente di guida

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonche’ il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita’ i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneita’ tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneita’ sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. (1)
1-bis. I responsabili delle unita’ di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneita’ alla guida e’ valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unita’ riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente. (2)
1-ter. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (2)
1-quater. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (2)
1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’art. 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti gia’ titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneita’ alla guida ai sensi della normativa vigente. (4)
1-sexies. Puo’ essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’art. 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (4)
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e’ sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita’ di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 678,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. (1) (5)
[3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.] (3)
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Vedi art. 89 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma dapprima sostituito dall’art. 9, del DPR 19/04/94, n. 575 e successivamente dall’art. 23, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)
(2) Comma aggiunto dall’art. 23, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)
(3) Comma abrogato dall’art. 23, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)
(4) Comma inserito dall’art. 14, DLGS 18/4/2011, n. 59.
(5) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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