Articolo 179 – Cronotachigrafo e limitatore di velocità

Codice della strada
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Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 179 – Cronotachigrafo e limitatore di velocità

TITOLO V – Norme di comportamento

Cronotachigrafo e limitatore di velocità (3)

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita’ d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita’ previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresi’ di limitatore di velocita’. (4)
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso e’ previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00. La sanzione amministrativa pecuniaria e’ raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo. (2) (8)
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocita’ ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocita’ avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 967,00 a euro 3.867,00. La sanzione amministrativa pecuniaria e’ raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocita’. (2) (5)
3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocita’ o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocita’ o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 831,00 a euro 3.328,00. (2) (4)
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocita’ siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu’ vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalita’ dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalita’ del limitatore di velocita’ o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido. (5)
7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l’agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocita’ o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto. (6)
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l’art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione. (1)
8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorita’ competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso. (9)
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocita’, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. (6) (7)
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all’ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.
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Vedi art. 376 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma modificato dall’art. 94 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(3) Rubrica modificata dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(4) Comma sostituito dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(5) Comma aggiunto dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(6) Comma modificato dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(7) Periodo aggiunto dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(*) Gli importi così previsti dal DLGS 15/01/02, n. 9, non tengono conto degli aumenti biennali introdotti per effetto del DM 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305), ma sono stati arrotondati, dove necessario, ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis, DLGS 30/04/92, n. 285.
(8) Comma modificato dall’art. 30, L. 29/7/2010, n. 120.
(9) Comma aggiunto dall’art. 30, L. 29/7/2010, n. 120.

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